Statuto della Sezione Abruzzo
Sezione Abruzzo della Società Chimica Italiana: Regolamento Interno
Art. 1
La Sezione Abruzzo è costituita dai soci della Società Chimica Italiana la cui attività si svolge prevalentemente nella regione Abruzzo o che siano ivi residenti. Ha sede nella città dell'Abruzzo ove svolge in prevalenza la sua attività il Presidente.
Art. 2 Presidente e Consiglio Direttivo
La Sezione è retta dal Presidente di Sezione e dal Consiglio Direttivo costituito dal Presidente uscente e da tre Consiglieri, tra i quali vengono designati il vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Il vice-Presidente è il Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, la scelta spetta al Consiglio Direttivo. Possono inoltre essere cooptati nel Consiglio Direttivo due Consiglieri come disposto dal Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della SCI. Il Presidente di Sezione fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede; in caso di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente. La durata delle cariche è triennale ed inizia il 1° gennaio. Il Presidente non può essere eletto per due trienni consecutivi; i Consiglieri non possono essere eletti per più di due trienni consecutivi. Il Presidente può comunque essere eletto anche tra i Consiglieri che hanno terminato il loro secondo mandato. Il Presidente di Sezione è tenuto a far pervenire ogni anno al Presidente della Società Chimica Italiana, entro le date stabilite, i consuntivi dei rendiconti scientifico ed amministrativo relativi all’anno solare precedente nonché i preventivi di spesa ed i programmi di attività dell’anno seguente, secondo le modalità indicate dal Consiglio Centrale.
Art. 3 Assemblea
Ogni anno viene convocata dal Presidente, che la presiede, l’Assemblea ordinaria della Sezione per approvare i consuntivi scientifico ed amministrativo dell’anno precedente ed i preventivi di spesa ed i programmi di attività dell’anno seguente. La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai soci a mezzo lettera o tramite posta elettronica inviata almeno dieci giorni prima della data fissata. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci presenti ed i firmatari di deleghe debbono essere in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio può portare deleghe in numero non superiore al 5% dei soci della Sezione e comunque in misura non superiore a dieci. Altre Assemblee possono essere convocate dal Presidente, anche con procedura di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei soci della Sezione.
Art. 4 Elezione delle cariche sociali
Nell’anno di scadenza del triennio di carica del Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, il Presidente convoca un’Assemblea di Sezione per la definizione delle candidature per l’elezione delle cariche sociali relative al triennio successivo. In tale Assemblea vengono designati i candidati per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo. L’elezione del Presidente e dei Consiglieri avviene per corrispondenza. I nomi dei candidati designati dall’Assemblea vanno riportati sulle schede da inviare ai soci della Sezione i quali hanno la facoltà di sostituire uno o più nomi con quelli di altri soci. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il Presidente e due per i membri da eleggere per il Consiglio Direttivo. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l’elezione alla carica cui tali voti si riferiscono. Nella lettera di trasmissione della scheda di votazione devono essere indicati data e sede delle operazioni di scrutinio ed i componenti della commissione scrutatrice stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 Amministrazione
Per le attività sociali la Sezione dispone di fondi costituiti da contributi della Società Chimica Italiana o di Enti esterni, dai resti degli esercizi precedenti riassegnati dal Consiglio Centrale e dagli introiti risultanti dalle attività della Sezione. Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, può proporre all’Assemblea un supplemento di quota per l’attività della Sezione stessa.
Art. 6 Modifiche del regolamento di Sezione
Modifiche a questo regolamento debbono essere approvate dall’Assemblea di Sezione con maggioranza dei 2/3 dei soci presenti o rappresentati. Le modifiche diventano operative solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Centrale.
Art. 7
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.